Incremento degli aiuti per i casi di rigore

Il Consiglio Federale ha anche deciso (nella sua seduta del 13 gennaio scorso) di allentare le condizioni che un’impresa deve soddisfare per accedere agli aiuti destinati ai casi di rigore.
Le aziende chiuse dalle autorità per almeno 40 giorni civili a decorrere dal 1° novembre saranno considerate casi di rigore senza dover dar prova del calo del loro fatturato. Il limite massimo dei contributi a fondo perso ammonterà al 20% del fatturato o a 750’000 franchi per azienda. L’impostazione concreta degli aiuti finanziari nei casi di rigore è di responsabilità dei Cantoni, che esaminano anche le richieste nei singoli casi.
Le domande relative alla presentazione delle richieste devono essere rivolte al Cantone nel quale l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020. I dati di contatto dei servizi cantonali sono disponibili su covid19.easygov.swiss.
L’ordinanza federale disciplina le modalità di ripartizione dei fondi della Confederazione ai Cantoni nonché le condizioni che devono essere adempiute affinché la Confederazione partecipi ai costi delle regolamentazioni cantonali sui casi di rigore.

Link: Comunicato stampa del Consiglio Federale
I riferimenti dei Cantoni sono disponibili sul portale www.covid19.easygov.swiss

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